Ricorsi Gaeta (respinto) e La Storta (accolto)

admincalciovero 6 Marzo 2014 0

ROMA – Due decisioni del giudice sportivo riguardanti altrettanti reclami da parte del Gaeta (respinto) della La Storta (accolto).

Ecco  dettagli.

CASO VIS ARTENA-GAETA

Come era lecito attendersi, considerati gli identici motivi del reclamo, anche quello avanzato dalla Polisportiva Gaeta per quanto riguarda la posizione del calciatore della Vis Artena Piccheri, in possesso della tessera di allenatore e che non ha mai chiesto la sospensione volontaria, come da regolamento,dall’albo dei tecnici, è stato respinto.

La gara in questione è VIS ARTENA-GAETA (domenica 16 febbrraio 2014).

Come avvenuto per il caso Testa/Boville la Polisportiva Gaeta, considerata l’estrema chiarezza e l’inequivocabilità degli articoli del Regolamento Figc, inoltrerà ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale e se occorrerà all’Alta Corte del Coni per vedere riconosciuti i propri diritti.

Ufficio stampa Polisportiva Gaeta Calcio

 

CASO LA STORTA-VIGOR ACQUAPENDENTE

Il Giudice Sportivo ha deliberato a distanza di alcune settimane circa il reclamo proposto dal La Storta in merito al match dello scorso 16 febbraio contro la Vigor Acquapendente.

Quel giorno la squadra di Fatone sostituì il classe 1993 Seleppico con Bedini, di un anno più grande, rimanendo per circa un quarto d’ora sul terreno di gioco con un under in meno rispetto ai tre previsti dal regolamento nel Campionato di Promozione.

Come era nelle previsioni, il giudice ha dato ragione alla squadra allenata da Pino Porcelli che ringrazia per l’ingenuità la capolista del Girone B e sale a quota 31 in classifica, ottenendo tre punti d’oro in ottica-salvezza.

Di seguito riportiamo il testo integrale della sentenza:
Il Giudice Sportivo
– Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 165 del 19.2.2014
– Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società LA STORTA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara da parte della Società VIGOR ACQUAPENDENTE.
La reclamante rileva che, la suddetta Società ha contravvenuto a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 4.7.2013 essendosi venuta a trovare dal 32′ del secondo tempo al 47′ del secondo tempo con soli due giocatori “Giovani” precisamente il n. 7 TONELLI Edoardo 4.3.1994 ed il n. 14 CANNAVACCIOLO Michele (22.2.1996).
Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è fondato.
Infatti, come si evince dagli atti ufficiali, la Società VIGOR ACQUAPENDENTE ha schierato in campo all’inizio della gara i seguenti calciatori rientranti nelle fasce di età previste: ( uno nato dall’1.1.1993 in poi – uno nato dall’1.1.1994 in poi -, uno nato dall’1.1.1995 in poi – come da C.U. n. 1 del 4.7.2013)
– n.3 BORGES Matteo (5.11.1995)
– n. 7 TONELLI Edoardo (4.3.1994)
– n. 10 SALEPPICO Manuel ( 13.3.1993)
La Società VIGOR ACQUAPENDENTE, nel corso della gara, cronologicamente, ha provveduto ad effettuare le sostituzioni così come di seguito riportate:
1) al 19′ del secondo tempo esce il n. 3 BORGES Matteo (5.11.1995) entra il n. 14 CANNAVACCIOLO Michele (22.2.1996);
2) al 32′ del secondo tempo esce il n. 10 SELEPPICO Manuel (13.3.1993) entra il n. 13 BEDINI Giacomo (10.8.1992);
3) al 47′ del secondo tempo esce il n. 11 CRISANTI Leonardo (23.9.1992) entra il n. 16 PICCHIOTTI Lorenzo (19.3.1994).
In considerazione delle suddette sostituzioni, si evince che la Società VIGOR ACQUAPENDENTE ha trasgredito a quanto previsto dalle norme vigenti che prevedono, per l’intera durata della gara, la presenza di almeno tre calciatori in fascia di età.
Considerato quanto sopra riportato, in virtù dell’art. 17 comma 5 del CGS

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società LA STORTA
2) di infliggere alla società VIGOR ACQUAPENDENTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
– La tassa reclamo va restituita

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