Civitavecchia, un punto di penalizzazione

admincalciovero 16 Gennaio 2015 0

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 ottobre 2014 ha adottato le
seguenti decisioni:
I° COLLEGIO
Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICA CAMPIONI, FEDERICO TORELLA
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. PETRINI LUCA, NELLA
SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 E
DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920
Con atto del 09.07.2014, la Procura Federale, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale
Lazio, i soggetti indicati in epigrafe , per rispondere, quanto al Sig, Petrini Luca , nelle sue vesti di
presidente pro-tempore all’epoca dei fatti, della A.S.D. Civitavecchia 1920, della violazione i cui
all’art.1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 8 comma 9 e 15 C.G.S. , in relazione all’art. 94 ter, comma 11
delle N.O.I.F. , per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Vertenze Economiche
presso la L.N.D., emessa all’esito dell’impugnazione proposta dalla A.S.D. Civitavecchia 1920.
Quanto alla Società A.S.D. Civitavecchia 1920 , questa veniva chiamata a rispondere a titolo di
responsabilità diretta , come da art.4 comma 1 C.G.S. per gli stessi illeciti disciplinari sopra
richiamati e ascritti al suo Presidente.
La Commissione Disciplinare, premessa la sua competenza, fissava l’udienza per la discussione
del deferimento al 15.10.2014 , ed assegnava ai deferiti termini per il deposito delle memorie
difensive.
In sede di audizione, innanzi all’istituito Tribunale Federale a livello territoriale, era presente il
Rappresentante della Procura Federale, Avv. Luca Sanzi, il difensore della Società Civitavecchia
1920 e il Dott. Ugo Fronti in rappresentanza della stessa. Nessuno era presente per il Petrini.
Preliminarmente veniva chiesto dal Legale della Società deferita, l’applicazione dell’art.23 e 24 del
C.G.S., in merito al quale il rappresentante della Procura prestava il suo consenso, circa l’istanza
di applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Pertanto le parti concordavano con l’applicazione
della sanzione di un punto di penalizzazione ed € 100 di ammenda a carico della Società e contestualmente il Rappresentante della Procura concludeva con la richiesta nei confronti del Sig.
Petrini Luca, di mesi sei di inibizione
Nel merito, dopo la reiezione dell’appello della A.S.D. Civitavecchia 1920, in data 12.03.2014, da
parte della Commissione Vertenze Economiche presso la L.N.D., e la conseguente conferma della
decisione della Commissione Accordi Economici, con la quale la Società Civitavecchia 1920,
veniva condannata a corrispondere al calciatore Leonardo Mencio, la somma di euro 23.300,00 (
euro ventitremilatrecento/00), in accoglimento del ricorso da lui proposto; e pur prendendo atto
della sua dichiarazione liberatoria in data 10.07.2014, questo Tribunale Federale Territoriale,
ritiene sussistere la violazione di cui all’art.94 ter, comma 11 NOIF, per l’inadempimento della
Società degli obblighi sorti nei confronti del giocatore di cui trattasi.
Infatti, il pagamento della somma accertata è andato oltre i termini previsti dalla normativa, ( nella
fattispecie 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di giustizia sportiva); stesso
inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, che comunque è ascrivibile
al Presidente della medesima, nella persona del Petrini Luca.
Ritenuto altresì, per quanto riguarda la Società, che essa inizialmente è pervenuta, alla procedura
di cui all’art 23 e 24 del C.G.S., senza opposizione della Procura alla determinazione della
sanzione finale, e che questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene congrua la sanzione finale così
definita
DELIBERA
Di infliggere al Sig. Petrini Luca, quale presidente all’epoca dei fatti della Soc. Civitavecchia 1920,
l’inibizione di mesi sei e di comminare alla A.S.D. Civitavecchia 1920, a causa dell’intervenuta
rideterminazione della sanzione , un punto di penalizzazione in classifica e 100,00 euro di
ammenda.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione .
Manda alla Segreteria del C.R.L. per le notifiche di rito.

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