Guidonia vince il ricorso contro S’Angelo: tre punti per i giallorossi

admincalciovero 13 Dicembre 2014 0

CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 23/11/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
POL. S.ANGELO ROMANO – GUIDONIA MONTECELIO
Il Giudice Sportivo
– Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società GUIDONIA MONTECELIO con il quale si deduce
l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore SCIAMANNA Alessio (S.ANGELO ROMANO)
in quanto squalificato fino al 12.12.2014 come risulta dal C.U. n. 94 del 21.11.2014 invocandosi per l’effetto
quanto previsto dal CGS;
– il reclamo è fondato.
Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi,non aveva titolo a partecipare alla gara in
epigrafe, non avendo scontato la squalifica fino al 12.12.2014 irrogatagli con C.U. n. 94 del 21.11.2014
– considerato che la squalifica, ai sensi dell’art.22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a
partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale
– Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore SCIAMANNA Alessioalla
gara in oggetto
Visto l’art. 22 comma 2 del CGS
PQM
DELIBERA
– di irrogare alla Società S.ANGELO ROMANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 150,00;
– di inibire il dirigente accompagnatore BERGAMINI Maria Luisa fino al 2.1.2015
– di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore SCIAMANNA Alessio (S.ANGELO ROMANO)

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